opera principalmente attraverso due tipi di azioni:

Accesso al credito
Gestione del debito

Consulenza Aziendale Patrimoniale

P.M.I. innovativa
Start-up innovativa
Start-up innovativa sociale
Registrazione del marchio e brevetti
Valutazione e valorizzazione del marchio
Rating di legalità

Consulenza aziendale e patrimoniale

STARTUP INNOVATIVA

Ai sensi della normativa di riferimento (DL 179/2012, art. 25, comma 2) una startup innovativa è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, che rispetti i seguenti requisiti oggettivi:

  • è un’impresa nuova o costituita da non più di 5 anni
  • ha residenza in Italia, o in un altro Paese dello Spazio Economico Europeo ma con sede produttiva o filiale in Italia
  • ha fatturato annuo inferiore a 5 milioni di euro
  • non è quotata in un mercato regolamentato o in una piattaforma multilaterale di negoziazione
  • non distribuisce e non ha distribuito utili
  • ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di un prodotto o servizio ad alto valore tecnologico
  • non è risultato di fusione, scissione o cessione di ramo d’azienda

Infine, una startup è innovativa se rispetta almeno 1 dei seguenti 3 requisiti soggettivi:

  1. sostiene spese in R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del maggiore valore tra fatturato e costo della produzione;
  2. impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
  3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.

LE AGEVOLAZIONI DEDICATE ALLE START-UP INNOVATIVE

Le misure si applicano alle startup innovative a partire dalla data di iscrizione nella sezione speciale e per un massimo di 5 anni a decorrere dalla loro data di costituzione.Inoltre con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto “Rilancio”) sono state introdotte misure per il rafforzamento e sostegno dell’ecosistema delle startup innovative.Di seguito viene presentata la lista delle agevolazioni dedicate alle startup innovative.

  • Incentivi fiscali all’investimento nel capitale di startup innovative
  • Accesso gratuito e semplificato al Fondo di Garanzia per le PMI
  • Smart & start Italia (finanziamenti agevolati per startup innovative localizzate sul territorio nazionale)
  • Trasformazione in PMI innovative senza soluzione di continuità
  • Esonero da diritti camerali e imposte di bollo
  • Raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding
  • Servizi di internazionalizzazione alle imprese (ICE)
  • Deroghe alla disciplina societaria ordinaria
  • Disciplina del lavoro flessibile
  • Proroga del termine per la copertura delle perdite
  • Deroga alla disciplina sulle società di comodo e in perdita sistematica
  • Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale
  • Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per compensazione dei crediti IVA
  • Fail Fast (procedure semplificate in caso di insuccesso della propria attività)

REGISTRAZIONE DEL MARCHIO

Con la registrazione del marchio al titolare della registrazione stessa vengono conferiti dei diritti che comportano i seguenti vantaggi:

  • Diritti di uso esclusivo del marchio.
  • Diritto di impedire a terzi non autorizzati di utilizzare un marchio identico o simile.
  • Diritti di ottenere la riassegnazione di un nome a dominio Internet identico al proprio marchio.
  • Diritto di impedire a terzi l’uso del proprio marchio come parola chiave nei motori di ricerca Internet.
  • Diritto di bloccare la merce contraffatta presso le dogane.
  • Utilizzo legale del simbolo ®.
  • Aumento del valore economico del marchio.
  • Possibilità di ottenere detrazioni fiscali.
  • Garanzia di tutela negli accordi di licenza, franchising, contratti di produzione/distribuzione.

Questi diritti e vantaggi sono sanciti dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, che ha emanato il Codice della Proprietà Industriale (CPI).Il Marchio può essere registrato solo per il territorio nazionale oppure a livello comunitario.I costi per la registrazione del Marchio variano in base al tipo di registrazione e sono regolamentati per legge.La registrazione del Marchio in Italia deve seguire uno specifico iter burocratico che, dal deposito della domanda di registrazione all’ottenimento del certificato di registrazione da parte del UIBM (Ufficio Italiano Brevetti Marchi), richiede parecchi mesi.

L’IMPORTANZA DELLA REGISTRAZIONE IN OTTICA BUSINESS

Perché registrare un marchio è così importante per il business di ogni impresa?Perché, soprattutto con la globalizzazione e l’avvento di internet il marchio può essere sempre più facilmente oggetto di abuso e contraffazione.È quindi importante che ogni azienda tuteli il proprio brand con 3 azioni importantissime:

  • la registrazione del marchio
  • la sorveglianza del marchio
  • la tutela del marchio.

A tal proposito è giusto sapere che in linea di principio, e fatte salve le verifiche nel Paese in cui intendete utilizzare il vostro marchio, nulla vi impedisce di utilizzare il vostro marchio senza registrazione.Però è bene sapere che:

  • In alcuni Stati il semplice uso del marchio non registrato non viene riconosciuto e non dà luogo ad alcun diritto; se quindi desiderate esportare i vostri prodotti all’estero è importante informarsi sulle regole di quel paese e se è obbligatorio procedere alla registrazione del marchio.
  • Il vostro marchio sarà commercialmente più appetibile se registrato (o almeno depositato), in tutte le ipotesi in cui deciderete di renderlo oggetto di operazioni commerciali, ad esempio in caso di cessione della sua titolarità oppure di concessione del suo uso a terzi.
  • È più agevole contestare l’uso e il deposito di un marchio confondibile se siete titolari di un marchio registrato o depositato. Un marchio usato ma non registrato né depositato non sempre può essere posto a base di una contestazione e, anche ove ciò sia possibile, occorrerà poterne dimostrare l’utilizzo o la notorietà, circostanze non sempre facili da provare;
  • Ricordiamo, infine, che a norma dell’articolo 12, b) ultimo capoverso del Codice Italiano della Proprietà Industriale

“l’uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità”.In altre parole, se vi siete limitati ad usare un marchio senza registrarlo e il vostro marchio non è divenuto marchio noto a livello nazionale, oppure è divenuto marchio noto ma solo in un ambito locale, chiunque potrà registrare tale marchio senza che voi possiate impedirlo.Se il vostro marchio è l’anima del vostro business, è bene tutelarlo con una forma di registrazione che vi possa proteggere da possibili contraffazioni e abusi!

L’IMPORTANZA DELLA REGISTRAZIONE IN OTTICA FINANZIARIA

Tenuto conto che la ratio della normativa in commento è proprio quella di consentire la patrimonializzazione dell’impresa, un aspetto di grandissima importanza è legato al miglioramento degli indicatori di bilancio in cui vi sia la componente del patrimonio netto.Agli occhi degli stakeholder (investitori, clienti, fornitori, dipendenti, etc.), ma in particolar modo agli occhi degli istituti di credito, l’impresa con maggiore solidità patrimoniale acquisirà maggior valore e affidabilità, traducendosi in maggior capacità di affidamento e migliori condizioni economiche dell’acquisizione del credito.Sappiamo molto bene che le banche sono molto sensibili al rapporto tra i debiti finanziari e il patrimonio netto, e con la registrazione del marchio, il denominatore di quel rapporto aumenta e migliora l’indicatore.Nell’ambito degli indicatori di allerta della Crisi e dell’insolvenza d’impresa, il patrimonio netto viene individuato come un elemento di grande importanza.Un valore del patrimonio netto negativo o per le società di capitali inferiore ai limiti di legge è un presupposto per la segnalazione dello stato di crisi e costituisce un pregiudizio alla continuità aziendale.Inoltre sempre con riferimento agli indicatori di allerta per la crisi aziendale, con la registrazione del marchio vi è anche il miglioramento dell’indice di adeguatezza della patrimonializzazione che si calcola ponendo a rapporto il patrimonio netto sui debiti dell’impresaCon la registrazione di un marchio viene a determinarsi un asset aziendale da inserire in bilancio, più precisamente nel libro dei cespiti ammortizzabili, con il conseguente vantaggio di generare maggiori costi in contabilità, relativi alle quote di ammortamento, facendo diminuire quindi il reddito imponibile e di conseguenza le imposte sul reddito.

RATING DI LEGALITA’

In pratica, il Rating di Legalità, corrisponde ad un giudizio che l’AGCM – Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, eroga in «stelle», da una stella, fino ad un massimo di tre stelle.Per ottenere il rating, le aziende, di qualunque tipologia, in forma collettiva o individuale, devono rispettare 3 requisiti indispensabili: 

  • sede operativa nel territorio nazionale;
  • fatturato minimo di 2 milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di Rating;
  • iscrizione al registro delle imprese da almeno due anni alla data della richiesta di attribuzione del Rating.

PERCHE CONVIENE OTTENERE IL RATING DI LEGALITA’?

Il Rating di Legalità permette alle aziende di avere numerosi vantaggi competitivi:

  • più opportunità di business;
  • maggiore trasparenza e visibilità sul mercato;
  • migliore immagine sul territorio di appartenenza (anche grazie all’apposita sezione sul sito dell’AGCM con i nomi delle imprese titolari del Rating).

Oltre ai vantaggi competitivi, esistono anche benefici di natura economica, visto che il Rating è riconosciuto a norma di legge:

  1. Dalle Amministrazioni Pubbliche, che tengono conto delle imprese “stellate” nell’emanazione di bandi o nella concessione di finanziamenti:
    • concedendo preferenza in graduatoria;
    • attribuendo un punteggio aggiuntivo;
    • riservando una quota delle risorse finanziarie allocate.
  2. Dagli Istituti di Credito tengono conto del Rating:
    • riducendo la tempistica e gli oneri relativi per le richieste di finanziamento;
    • variando la determinazione delle condizioni economiche di erogazione, se se ne riscontra rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio.
  3. Dal nuovo Codice degli Appalti, che inserisce il Rating di Legalità come criterio premiale nella valutazione dell’offerta di gara:
    • all’Art. 93: nei contratti di servizi e forniture, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30% per gli operatori economici in possesso del Rating di Legalità.
    • all’Art. 95: le Amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell’offerta, in relazione al maggior Rating di Legalità dell’offerente;
    • all’Art. 213: il Rating di Legalità concorre anche alla determinazione del Rating di Impresa e l’ANAC collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di Legalità” delle imprese.

OTTENERE IL RATING AI MASSIMI LIVELLI CONVIENE!

La stessa AGCM, ha reso noto che sono state circa 6.500 le imprese che, al 31 dicembre 2018, hanno potuto vantare le stellette della legalità.  Con una crescita del 120% rispetto al 2015.Questa crescita può anche essere considerata un effetto dell’aumento nel numero di bandi pubblici che accordano maggiori benefici alle aziende che possiedono il Rating di Legalità.

 

 

 

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Consulenza per l’accesso ai crediti d’imposta

Formazione 4.0
Ricerca e sviluppo
Beni strumentali
Revamping
Beni immateriali

Consulenza per l’accesso ai crediti d’imposta

FORMAZIONE 4.0 – Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018)

Possono beneficiare del Credito d’imposta Formazione 4.0 tutte le imprese residenti nel territoriodello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla formagiuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale dideterminazione del reddito dell’impresa.Danno diritto al Credito d’Imposta le attività finalizzate all’acquisizione ed al consolidamento dicompetenze e conoscenze nelle tecnologie 4.0.L’attività formativa deve essere destinata al personale dipendente titolare di un rapporto di lavorosubordinato anche a tempo determinato e ad apprendisti.La formazione deve interessare uno o più dei seguenti ambiti aziendali: vendita e marketing,informatica e tecniche, tecnologie di produzione.L’attività formativa può essere organizzata direttamente dall’impresa, senza l’ausilio di soggettiaccreditati, di università o Istituti tecnici.Il credito maturato deve essere certificato da un Revisore Contabile che attesta la veridicità degliimporti dichiarati, e pertanto l’impresa è autorizzata a compensare il credito attraverso il modelloF24 per i pagamenti di tributi e contributi aziendali.Il calcolo del Credito d’Imposta spettante può essere utilizzato in compensazione dall’anno successivoal sostenimento dei costi ammissibili.Al fine dell’utilizzo del credito è obbligatorio il rispetto delle normative sulla sicurezza in luoghi di lavoro ed il corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali edassistenziali a favore dei lavoratori.

RICERCA & SVILUPPO – Legge 190/2014

Possono beneficiare del Credito d’imposta in R&S tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.Le spese ammissibili riguardano i costi del personale, le quote di ammortamento, i costi relativi a contratti di consulenza ed i costi del materiale.Ogni tipologia di spesa sopra indicata ha dei limiti di ammissibilità specifici.Gli interventi agevolabili si dividono in 4 tipologie di investimenti:

  1. ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO: sono le attività che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie della singola impresa
  2. ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA ossia: le attività finalizzate alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa
  3. ATTIVITÀ DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA con obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0. Le prime sono le attività svolte nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea n. 98 (COM 2020) dell’11 marzo 2020. Le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 sono rappresentate invece dai lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore
  4. ATTIVITÀ DI DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA quindi le attività finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionaliCome per la Formazione 4.0, anche il Credito per R&S deve essere certificato dal Revisore contabile che attesta la veridicità degli importi dichiarati e la loro corretta indicazione nella contabilità aziendale.Con tale certificazione, l’impresa è autorizzata a compensare il credito attraverso il modello F24 per i pagamenti di tributi e contributi aziendali.

INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

(art. 1, commi da 1051 a 1063 della legge 178/2020)

In favore di tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato viene riconosciuto un credito di imposta a fronte degli investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 16/11/2020 e il 31/12/2022 (ovvero il 30/06/2023 a condizione che entro il 31/12/2022 venga accettato dal fornitore il relativo ordine e sia stato pagato almeno il 20% dell’importo a titolo di acconto) in beni strumentali NUOVI destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.Le imprese beneficiarie dell’agevolazione devono essere in regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.Il credito d’imposta è determinato in misura diversa a seconda del momento di effettuazione dell’investimento. In particolare sono maggiormente agevolati gli investimenti effettuati nel 2021 rispetto a quelli effettuati nel 2022.Nello specifico il credito di imposta per gli investimenti fatti nel periodo compreso tra il 16/11/2020 ed il 31/12/2021 (ovvero il 30/06/2022 a condizione che entro la data del 31/12/2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari almeno al 20%) è pari al:

  1. 50% del costo per la quota di investimenti fino a euro 2.5 milioni, del 30% per la quota compresa tra 2,5 milioni e 10 milioni di euro e del 10% per la quota eccedente (fino al limite massimo di euro 20.000.000) per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato A della legge 232/2016 (beni materiali con caratteristiche Industria 4.0);
  2. 20% del costo nel limite massimo di costi agevolabili di euro 1.000.000 per investimenti nei beni ricompresi nell’allegato B della legge 232/2016 (beni immateriali (Software) con caratteristiche Industria 4.0);
  3. 10% del costo in tutti gli altri casi (beni strumentali materiali ed immateriali non Industria 4.0) nel limite massimo di costi ammissibili pari a euro 2 milioni per i beni strumentali materiali e di euro 1 milione per quelli immateriali (elevato al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile).

Possono accedere al credito di imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, ad esclusione di quelle in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2 del D.Lgs 231/2001 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche).Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio di impresa, con l’esclusione delle autovetture, dei beni con aliquote fiscali di ammortamento inferiori a 6,5%, dei fabbricati e delle costruzioni.Il credito di imposta è fruibile in compensazione nei modelli F24 a partire dall’anno di interconnessione del bene alla rete aziendale, in tre rate annuali di pari importo.Il credito di imposta è esente da imposte sul reddito e IRAP ed è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi beni agevolati a condizione che la somma delle agevolazioni non superi il costo sostenuto per l’acquisto dei beni stessi.Sui beni oggetto dell’agevolazione è necessario effettuare un monitoraggio. E’ previsto infatti che nel caso siano ceduti o destinati a strutture produttive ubicate all’estero entro il 31/12 del secondo anno successivo all’entrata in funzione il credito di imposta è ridotto escludendo dalla originaria base di calcolo il costo dei beni ceduti/trasferiti. La restituzione del credito di imposta sui beni ceduti nei due anni dovrebbe essere esclusa nel caso di investimenti sostitutivi.

 

 

 

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Consulenza Tributaria

Cartelle esattoriali
IVA INPS IRES IRAP IRPEF
Verifica cartelle esattoriali

CONSULENZA TRIBUTARIA

TRIBUTARIO

Nel caso in cui un contribuente ritenga illegittimo – o, comunque, lesivo dei propri diritti – un atto emesso per la riscossione di imposte, tasse e contributi, egli può resistere alla pretesa erariale mediante l’impugnazione degli atti stessi.Gli atti impugnabili sono:Esattivi

EnteImpositore/Esattore Tipologia Atti
Agenzia EntrateINPS Avviso di accertamentoAvviso di rettificaAvviso di liquidazioneAvviso di addebito Di accertamento
Equitalia Servizi di riscossioneSpARiscossione Sicilia Spa Cartella di pagamentoAvviso di intimazioneAvviso di presa in carico Esattivi
Equitalia Servizi di riscossioneSpARiscossione Sicilia Spa Preavviso di FermoamministrativoFermo amministrativoComunicazione preventiva diIscrizione ipotecariaIscrizione ipotecaria Cautelari
Equitalia Servizi di riscossioneSpA Pignoramento Esecutivi

per i quali Work&Solution Srl verifica la correttezza sostanziale e formale, attraverso l’analisi di eventuali vizi e anomalie in essi riscontrabili, come per esempio:

  • omessa o carente motivazione;
  • vizio di sottoscrizione;
  • decadenza;
  • dirigente illegittimo;
  • omessa allegazione avviso bonario;
  • omessa indicazione;
  • omessa indicazione responsabile del procedimento;
  • illecito utilizzo ruolo straordinario;
  • anomalie nella rappresentazione e liquidazione di more e compensi di riscossione alla data di accoglimento della istanza di dilatazione;
  • vizi di notifica.

 

 

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Gestione crisi d'impresa

Monitor d’impresa
D.lgs nr 14 del 2019
Ristrutturazione del debito
Legge 3/2012 “taglia debito”
Blocco cartolarizzazione

GESTIONE CRISI D’IMPRESA

ANALISI E RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Con l’introduzione dei nuovi obblighi in capo ad imprenditori ed amministratori, introdotti il 16 Marzo 2019 dal D.Lgs. 14/2019 art. 3 e dal nuovo art. 2086 secondo comma, e le ingenti conseguenze civili e penali in capo ai soggetti interessati, che non si siano nel frattempo adoperati a dotare l’azienda di un “assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della tempestiva rilevazione delle crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale”, con il nostro servizio desideriamo condividere con i nostri assistiti alcune considerazioni in merito alla misurazione qualitativa e giuridica circa l’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile. L’ art. 3 e l’art 375, che hanno modificato l’art. 2086 c. c., del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, hanno introdotto l’obbligo di adeguamento degli assetti organizzativi con il fine di favorire una precoce emersione dei fattori di criticità ed una tempestiva risposta organizzativa.Il concetto di rischio è fisiologicamente legato all’attività d’impresa in quanto intimamente connesso alla vocazione ad intraprendere, e quindi a creare, nonché alla aleatorietà degli eventi riferiti al contesto, all’ambiente e al mercato nei quali l’impresa stessa opera.Tale connessione è alla base dell’obbligo  generale disposto dall’art. 2086 c.c. di adottare adeguati assetti organizzativi; proprio perché ogni attività d’impresa comporta la sistematica assunzione di rischi è indispensabile gestire i rischi per evitare che mettano a repentaglio la continuità aziendale. L’intenzione del Legislatore è quella di spingere gli amministratori a gestire le aziende in maniera professionale ed adeguata con la finalità di prevenire gli indizi di crisi e preservare, quindi, l’equilibrio economico finanziario delle aziende impedendo il loro fallimento. Ecco che l’art. 2086 2° comma del c.c. diventa l’emblema del concetto dell’early warning (allerta precoce), attraverso il quale il Legislatore mira ad anticipare l’emersione della crisi perché solo così è tutelata la continuità aziendale e l’integrità economica sociale della Nazione.Alla luce di quanto affermato è evidente che si oltrepassa la visione economico-finanziaria a favore di una visione unitaria dell’azienda che comprende nuove grandezze prima non considerate: l’ambiente esterno, il clima aziendale, l’innovazione ecc…. Per poter fare tutto questo è evidente che ci deve poter essere in azienda un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile che garantisca l’erogazione di informazioni necessarie allo scopo di eliminare le inefficienze e favorire la proliferazione di aziende sane e gestite con sagacia e intelligenza.Lo spirito della riforma operata con il D.Lgs. 14/2019 é quello di favorire l’EARLY WARNING (l’allerta precoce) in modo da agevolare il risanamento delle imprese e soprattutto porre un presidio forte sulla robustezza del loro equilibrio economico e finanziario. Quindi, é chiaro che un ADEGUATO ASSETTO ORGANIZZATIVO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE non può essere quello che CONSTATA semplicemente i danni causati dalla crisi, ma deve essere, invece, un insieme sistemico di strumenti che garantisca, in azienda, la rilevazione precoce degli INDIZI DI CRISI.Non si parla di prove, ma di semplici indizi; proprio a voler enunciare che, il revisore, l’amministratore e più in generale l’imprenditore, hanno l’obbligo di vigilare sulle possibili inoculazioni del virus della crisi prima che esso si propaghi nell’azienda e demolisca gli equilibri economico finanziari, facendo perdere la continuità aziendaleDal 16 Marzo 2019, data di entrata in vigore del nuovo articolo 2086 secondo comma c.c. e dell’art. 3 del D.lgs 14, i Tribunali hanno fatto proprie le disposizioni sugli obblighi di dotare l’azienda di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili e hanno emesso le prime sentenze.In particolare la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 20389 del 28 settembre 2020, rispetto ad un caso in cui la società ricorrente invocava la forza maggiore dovuta ad una crisi di liquidità legata alla congiuntura economica, quale causa del suo inadempimento per il pagamento delle imposte ricorda che, affinché ci sia forza maggiore debbono esistere due elementi: un elemento oggettivo relativo a circostanze anomale ed estranee all’impresa; un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo per le aziende di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate. Ossia se l’azienda non è adeguata non può invocare nessuna causa di forza maggiore, poiché qualora lo fosse stata sarebbe stata in grado di prevenire circostanze anomale.Questa autorevole pronuncia si va ad aggiungere ad altre tre pronunce: quella del Tribunale delle Imprese di Milano del 21 ottobre 2019 (allegato1) e quelle del Tribunale delle Imprese di Roma rispettivamente dell’8 aprile 2020 (vedi allegato 1) e del 15 settembre 2020.Ebbene, con tale provvedimento, i Giudici di Milano fanno scaturire la condotta di mala gestio verso gli amministratori, con conseguente assoggettamento delle condotte all’art 2476 e quindi alla responsabilità degli amministratori per i danni e i debiti creati alla società, quando non abbiano dotato l’azienda di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. In particolare, il Tribunale delle Imprese di Milano ha chiarito che“ le condotte degli amministratori non in linea con i doveri gestori oggi predicati dall’art 2086 secondo comma costituiscono una grave irregolarità nella gestione, alla quale è collegata la reazione della denunzia al Tribunale ex art 2409 c.c. (quindi anche da parte di altri soci) nonché la conseguente revoca dell’organo amministrativo con la nomina di un amministratore giudiziario.

LEGGE 3/2012 “TAGLIADEBITO”

Non tutti gli imprenditori e le società commerciali sono soggetti alle disposizioni sul fallimento.La L. 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento una speciale procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento destinata proprio agli imprenditori non assoggettabili alle altre procedure concorsuali e nei confronti dei quali sono esperibili unicamente le azioni esecutive individuali.Successivamente l’ambito di applicabilità della procedura in esame è stato esteso anche al debitore persona fisica (consumatore) che abbia assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, nonché all’imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento.Per sovraindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni: ovvero, la definitiva incapacità del debitore di fare fronte agli impegni presi.Il procedimento si sviluppa sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, la quale si limiterà all’omologazione dell’accordo raggiunto tra il debitore e i creditori.Affidandosi a Work&Solution Srl, è possibile trovare una via d’uscita dal sovraindebitamento, attraverso la procedura di esdebitazione prevista per legge, con un’assistenza mirata, graduata e tarata caso per caso in ogni singola fase, sino al risultato finale.

 

 

 

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Supporto legale

Protocollo automatico per il recupero crediti

Recupero crediti

“Avvocato in tasca”

SUPPORTO LEGALE

AVVOCATO IN TASCA – CONSULENZA E RECUPERO

A chi non farebbe comodo avere un avvocato cui telefonare, a proprio piacimento, in qualsiasi momento della giornata, un po’ come si fa con il medico di famiglia, e a cui chiedere i giusti consigli onde evitare di incorrere nelle insidie legali?Poiché la legge non ammette ignoranza, Work&Solution Srl ha messo a punto l’ Avvocato in Tasca, un servizio di qualità, economico, immediato ed efficace, rivolto sia alle aziende che alle famiglie.Per entrambe le tipologie di assistiti, il servizio dell’Avvocato in Tasca è la soluzione immediata e completa di consulenza legale stragiudiziale a tutto campo in ogni branca del diritto civile e penale che permette di ottenere un contatto entro 48 ore per ottenere informazioni e soluzioni esaustive a tutti i quesiti legali su qualsiasi materia ed argomento.Per le aziende il servizio prevede inoltre, compreso nel canone annuo, la strutturazione di un UFFICIO LEGALE INTERNO per il Recupero dei crediti in fase stragiudiziale. Grazie ad un metodo unico organizzato secondo una tempistica ordina e certa, l’azienda potrà contare su un importante rientro di crediti stagnanti.Al termine di questa procedura interna stragiudiziale, seppur residuali, rimarranno dei casi di non recupero: in queste situazione l’assistito potrà usufruire di Professionisti convenzionati con W&S per attivare la vertenza giudiziale per il recupero del credito. A carico dell’assistito rimangono esclusivamente le spese vive borsuali nulla dovendo al Professionista quale onorario per la sua attivazione ed assistenza giudiziale.

 

 

 

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Anomalie bancarie

Conti correnti
Mutui
Leasing
Derivati
Fidejussioni

ANOMALIE BANCARIE

CONTI CORRENTI

Attualmente, il conto corrente è uno fra i principali e maggiormente impiegati strumenti di servizio sia da privati che aziende.Ma scarsissime, peraltro, sono le informazioni di tutela a disposizione di chi ne fa uso.Al suo interno, tra le voci fisse e variabili, spesso si celano, per lo più occultamente:

  • l’applicazione di tassi usurari;
  • l’applicazione di interessi anatocistici;
  • l’applicazione di costi occulti;
  • la violazione di norme giuridiche;
  • il mancato rispetto delle condizioni pattuite.

Una buona e affidabile perizia sui conti correnti ha come finalità l’accertamento di eventuali anomalie bancarie e della condotta tenuta dall’Istituto di credito nel corso del rapporto di conto corrente in violazione degli art. 1283 c.c. – art. 1284 c.c., artt. 117 T.U.B. e seguenti, della Legge 108/96, art. 644 c.p.L’indagine peritale è altresì volta ad accertare la natura e le caratteristiche del contratto di conto corrente, l’eventuale usura originaria e/o sopravvenuta, nonché la presenza di anatocismo:– RISPETTO delle NORME CONTRATTUALI– indeterminatezza della commissione di massimo scoperto, mancata pattuizione delle spese, mancata indicazione dei tassi di interesse;– USURA– verifica dell’applicazione di tassi di interesse usurai secondo la formula L. 108/96 sia in fase di stipula sia in fase di applicazione;– ANATOCISMO – verifica della correttezza dell’applicazione del calcolo degli interessi bancari.

MUTUI

Il contratto di mutuo, già dalla sua stessa origine semantica, esprime un accordo di reciprocità dove le due parti si impegnano in uno scambio di denaro o beni fungibili. Analizzarlo correttamente e in maniera preventiva può evidenziare condizioni contrattuali scorrette o vessatorie.Come, ad esempio, tassi usurari che si celano dietro interessi di mora decisamente elevati e che, se sommati al tasso ordinario, possono superare i limiti massimi consentiti dalla legge.Dopo un’attenta analisi e valutazione preventiva, approfondita, delle ricevute di pagamento e dei contratti sottoscritti con la banca o con la finanziaria, le eventuali azioni alle quali si può giungere sono:

  • Annullamento del contratto;
  • Rinegoziazione e storno degli interessi indebitamente pagati.

L’indagine peritale è altresì utile per individuare con certezza le seguenti violazioni:

  • Usura:

Conformemente alla legge 108/96 ed alle istruzioni di Banca d’Italia, nella perizia viene calcolato il TAEG del contratto per verificare se la banca ha praticato usura.Tutte le condizioni del contratto, purché possibili, vengono analizzate, in particolare si verifica:

  • L’estinzione anticipata del finanziamento;
  • La mora pattuita e applicata

In caso di usura non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c.).

  • Trasparenza:

Conformemente al Testo Unico Bancario ed alle disposizioni di Banca d’Italia, nella perizia si verifica se la banca ha rispettato tutte le condizioni imposte dalle normative di trasparenza, in particolare:

  • Corretta indicazione del TAEG (o ISC);
  • Corretta indicazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati

In caso di mancato rispetto delle norme di trasparenza, gli interessi devono essere ricalcolati ad un tasso molto più basso, pari al minimo dei BOT (art. 117 TUB).

  • Clausole vessatorie e indeterminate:

Oltre alla verifica del rispetto delle norme di usura e trasparenza, i contratti possono contenere clausole vessatorie, come per esempio il tasso floor, che può comportare un aggravio di costi a carico del cliente.

LEASING

Il termine leasing (dall’inglese to lease, che significa affittare) indica un accordo di locazione finanziaria, secondo uno schema negoziale nuovo, che ha origine dalla tradizione anglosassone della Common Law.Esaminare compiutamente in maniera legale dettagliata e preventiva i contratti di leasing, spesso può portare all’emersione di condizioni contrattuali scorrette o vessatorie: come, ad esempio tassi usurari che si celano dietro interessi di mora molto elevati e che, se aggiunti al tasso ordinario, possono eccedere – e non di rado! – i limiti massimi permessi dalle vigenti disposizioni normative.Per i contratti di leasing la verifica approfondisce altresì l’esistenza di eventuali passaggi burocratici anomali, che in presenza di qualche dimenticanza documentale possono portare alla nullità del contratto stesso.Dopo un’attenta analisi delle ricevute di pagamento e dei contratti sottoscritti con la banca o con la finanziaria, le eventuali azioni legali cui si può ricorrere sono:

  • Annullamento del contratto;
  • Rinegoziazione e storno degli interessi indebitamente pagati;

L’indagine peritale è altresì volta ad accertare le seguenti violazioni:

  • Usura:

Conformemente alla legge 108/96 ed alle istruzioni di Banca d’Italia, nella perizia viene calcolato il TAEG del contratto per verificare se la banca ha praticato usura. Tutte le condizioni del contratto, purché possibili, vengono analizzate, in particolare si verifica:

  • L’estinzione anticipata del finanziamento:
  • La mora pattuita e applicata

In caso di usura non sono dovuti interessi (art. 1815 c.c.).

  • Trasparenza:

Conformemente al Testo Unico Bancario ed alle disposizioni di Banca d’Italia, nella perizia si verifica se la banca ha rispettato tutte le condizioni imposte dalle normative di trasparenza, in particolare:

  • Corretta indicazione del TAEG (o ISC);
  • Corretta indicazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati;

In caso di mancato rispetto delle norme di trasparenza, gli interessi devono essere ricalcolati ad un tasso molto più basso, pari al minimo dei BOT (art. 117 TUB).

  • Clausole vessatorie e indeterminate:

Oltre alla verifica del rispetto delle norme di usura e trasparenza, i contratti possono contenere clausole vessatorie, come per esempio il tasso floor, che può comportare un aggravio di costi a carico del cliente.Inoltre nei contratti di Leasing è possibile riscontrare altre anomalie scaturenti da:

  • Verifica della corretta indicazione del Tasso Interno di Attualizzazione (Tasso Leasing), secondo quanto dettato dalle Norme di Trasparenza Bancaria;
  • Verifica delle clausole di indicizzazione che, lungi dall’essere connesse alla variabilità dei tassi nel tempo, sovente comportano costi occulti al cliente, fin dal primo canone;
  • Verifica delle clausole di risoluzione: di solito scritte in piccolo nei contratti, possono contenere costi nascosti, che possono anche sconfinare nell’usura.

DERIVATI

“Un derivato è uno strumento finanziario il cui valore dipende (ovvero “deriva”) da un’altra variabile, detta “sottostante”. Nella maggior parte dei casi possibili il sottostante di un derivato è costituito dal prezzo di un’attività finanziaria oppure da un tasso di interesse di cambio”.John C. Hull (Professore Emerito di Derivatives  and Risk Management, Università di Toronto)(Tipologie più diffuse: Swap – soprattutto Interest Rate Swap e Currency Swap, Options, Futures, Forward rate agreement, ecc…)Di seguito un elenco delle finalità degli strumenti derivati possono assolvere alternativamente, in base al fabbisogno ed alle finalità del contraente, a svariati compiti: dalla copertura, alla riduzione o all’assicurazione, parziale o totale, contro un rischio (di mercato, di tasso, etc.).Il ricorso all’impiego di tale tipologia di prodotti finanziari complessi è quindi potenzialmente assai ampio.Di frequente può accadere che un istituto bancario proponga un derivato o un’assicurazione in concomitanza con l’accensione di un finanziamento a tasso variabile a medio termine, apparentemente allo scopo di proteggere la società contro il rialzo dei tassi d’interesse, magari con l’obbligo di sottoscrizione, subordinando a questa il buon fine del rilascio della linea di credito concordata.Work&Solution Srl accerta e verifica mediante un sistema peritale agile e oggettivo l’esatta corrispondenza tra la struttura del prodotto e la finalità che con esso si voleva perseguire.

FIDEIUSSIONI

Perizia annullamento fideiussione bancaria.Il fideiussore è colui che obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di una obbligazione altrui (art. 1936 Codice civile).Frequente è il caso del socio della ditta finanziata dalla banca che deve firmare la fideiussione a garanzia a favore della banca.Le fideiussioni vengono sottoscritte per garantire:prestiti personaliMutuiAffidamentiQualsiasi altro tipo di prestito di denaroE’ possibile, con il supporto di specialisti giuristi, sviluppare un elaborato giuridico econometrico per provare ad annullare la fideiussione che ci vincola.Il fideiussore con l’annullamento del vincolo fideiussorio (capestro) si libera e torna a nuova vita:si esdebitanon risulterà nella C.R.protegge il proprio patrimonio personale.

 

 

 

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Efficientamento energetico

Stabilizzazione di corrente

EFFICENTAMENTO ENERGETICO

L’energia elettrica è sicuramente una delle materie prime più utilizzate oggi negli impianti industriali e nel terziario; ed è probabilmente anche una delle materie prime meno controllate dagli utenti, che spesso ne accettano  (soprattutto nelle aziende) acriticamente la qualità, senza controllarne i parametri, assorbimenti né, tantomeno, valutare applicativi per migliorarli ove ciò risulta possibile.Nella realtà le apparecchiature aziendali si trovano a dover funzionare anche a fronte di situazioni problematiche, tra le quali molto spesso una tensione non costante, affetta da variazioni che possono essere sia innalzamenti (cause più comuni: imperfetta regolazione MT da parte del distributore dell’energia, distacco dalla rete di grossi carichi, sovratensione in uscita dai generatori, presenza di impianti di cogenerazione che forzano una tensione più alta di quella di rete, ecc.) che, più frequentemente, abbassamenti.Pertanto è utile inserire un dispositivo finalizzato e progettato per convertire e normalizzare la tensione  di ingresso instabile che è proveniente da una rete di alimentazione generale e che da lì giunge in azienda: sottovalutata, sopravvalutata o con sovracorrenti periodici.La soluzione ottimale per l’azienda è ricorrere all’utilizzo dello stabilizzatore di tensione che consiste  nell’installazione di un’apparecchiatura di potenza che si colloca “in serie”: ovvero si interpone tra la rete di alimentazione esterna e le utenze per garantire a queste ultime una tensione che abbia una variazione molto contenuta (ad esempio +/- 0,5% rispetto al valore nominale) rispetto a quella, molto più ampia, che la rete produttiva di provenienza deve garantire (la CEI EN 50160 ammette una variazione di +/-10% rispetto al valore  nominale, ma spesso sulle reti si hanno variazioni anche maggiori).L’incidenza totale dei costi Power Quality rapportato al fatturato annuo dell’azienda è stato stimato essere del 4% nel settore industria (fonte Leonardo Energy)! E infatti la norma CEI EN 50160 dichiara agli utenti che possono aspettarsi dette variazioni di tensione (una sorta di “te lo avevo detto”).Purtroppo molto spesso immaginiamo l’energia come un flusso regolare e costante ma nella realtà l’energia elettrica possiede caratteristiche eccellenti nel momento della produzione ma poi le perde lungo le molte centinaia o migliaia di chilometri che deve percorrere (presentandosi ed operando in modo tale da assomigliare    ad un elettrocardiogramma con picchi up & down).Ecco perché -come già detto- lo stabilizzatore rappresenta quindi la corretta soluzione non solo per risparmiare (in quanto “appiattisce” i picchi dei consumi) dove e quando la tensione non è stabile, ma è utile altresì ove la tensione è stabile ma sono impiegate apparecchiature particolarmente sensibili alle sue variazioni costituendo così una tutela per la salvaguardia e la protezione dei macchinari e delle apparecchiature utilizzate in azienda.La W&S ha ricercato ed individuato sul mercato il migliore strumento meccanico-elettronico quale stabilizzatore dei flussi di energia per risolvere le problematiche connesse nei contesti produttivi aziendali dei propri clienti ottenendo dal produttore un mandato speciale per la distribuzione del più efficiente strumento in questo settore esistente oggi sul mercato che a livello macchina e azienda produttiva gode delle seguenti certificazioni:

  • UNI EN ISO 9001 qualità aziendale
  • ISO 14001 e OHSAS 18001 ottimizzazione prestazioni aziendali
  • Normativa VIDE AR E 2055 1 aumento efficienza energetica attraverso l’uso di regolatori di energia per depressione di tensione
  • Registrazione ENEA/2017/61726/UTEE-EEAP

Il risparmio energetico dichiarato dalla azienda costruttrice dello stabilizzatore varia dal 4% al 10% su tutta la bolletta energetica in relazione alla tipologia dell’impianto.Lo strumento ECOSTABILIZZATORE ricercato ed individuato dalla W&S gode del riconoscimento del: CREDITO DI IMPOSTA DEL 40%. La macchina ECOSTABILIZZATORE risponde ai requisiti Industria 4.0 per la richiesta del credito di imposta.A dirlo -tra gli altri- è Assolombarda, tramite ICIM, organismo accreditato, che ha redatto la Relazione di Conformità al modello  Industria 4.0.Riferimenti legislativi:

  • Legge di bilancio 2020 (art.1, commi da 185 a 197, legge 27/12/2019 160)
  • Allegato A (legge 11/12/2016 232): componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l’utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni.

 

 

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Commodity

Consulenza aziende energivore

Work & Solution fornisce ai propri clienti un servizio di consulenza in merito alle

agevolazioni previste per le imprese definite energivore ovvero con consumi

superiori a 1 GWh anno di energia elettrica, svolgendo un’analisi preliminare

dell’eventuale classe energetica entro cui può rientrare e verificando

che l’azienda abbia tutte le caratteristiche idonee per usufruire di uno dei regimi

agevolati e per quanto riguarda l’accesso a bandi e finanziamenti pubblici

Work&Solution gestisce le procedure e predispone i documenti necessari

per effettuare la richiesta d’accesso.

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Un’azienda costituita da imprenditori che conoscono le criticità e le esigenze del mercato, a tal fine e’ stata creata una task-force di rara capacità fondendo le competenze di professionisti specializzati tra i quali: avvocati, revisori legali, commercialisti, ingegneri gestionali, analisti contabili, esperti in finanza e patrimonio che studiano le opportunità e le normative presenti sul mercato per offrire soluzioni, vantaggi e tutele per le necessita’ delle imprese.